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Commissione di aggiudicazione
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dellofferta economicamente piu vantaggiosa ((
)) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce loggetto del contratto.2. La commissione e costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e puo lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti allAlbo istituito presso lANAC di cui allarticolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA Agenzia nazionale per lattrazione degli investimenti e lo sviluppo dimpresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui allarticolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nellapposita sezione speciale dellAlbo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti allAlbo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista e comunicata dallANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante puo, in caso di affidamento di contratti ((per i servizi e le forniture)) di importo inferiore alle soglie di cui allarticolo 35 ((, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro)) o per quelli che non presentano particolare complessita, nominare ((alcuni))componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione ((, escluso il Presidente)). Sono considerate di non particolare complessita le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dellarticolo 58. ((In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nellambito di attivita di ricerca e sviluppo, lANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificita dei profili, puo selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.))
((3-bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dellAlbo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.))
4. I commissari non devono aver svolto ne possono svolgere alcunaltra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. ((La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara e valutata con riferimento alla singola procedura.))
5. Coloro che, nel biennio antecedente allindizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni distituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni larticolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,larticolo 51 del codice di procedura civile, nonche larticolo 42 del presente codice. Sono altresi esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualita di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, allapprovazione di atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice e individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
9. Al momento dellaccettazione dellincarico, i commissari dichiarano ai sensi dellarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, linesistenza delle cause di incompatibilita e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. ((Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dellincarico, accertano linsussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, allarticolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e allarticolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilita dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante allANAC ai fini delleventuale cancellazione dellesperto dallalbo e della comunicazione di un nuovo esperto.))
10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dellintervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita lANAC, e stabilita la tariffa di iscrizione allalbo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti allAlbo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dellaggiudicazione o di annullamento dellesclusione di taluno dei concorrenti, e riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui lannullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita previste dagli articoli da 115 a 121.
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